Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente(1) nella casa comunale 110 davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione 93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2(2).
Note
(1)
Per “pubblicamente” deve intendersi un luogo pubblico, comunale e dotato di libero accesso. Le uniche eccezioni sono previste dalla legge agli artt. 109 (presso un comune diverso) e 110 (se l’impedimento è giustificato dall’ufficiale di stato civile).
(2)
Altri casi particolari sono contemplati e disciplinati dal codice della navigazione marittima ed aerea (R.D. 30 marzo 1942 n. 327), agli artt. 204 e 834 cod. nav.