Art. 1060 – Servitù costituite dal nudo proprietario

Il proprietario può, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto 1078(1).

Note

(1)

Tale disposizione si può applicare per analogia anche al diritto di superficie (artt. 952 ss. c.c.).

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