Art. 1069 – Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù(1), deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente(2).

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo(3) o dalla legge 1030.

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Note

(1)

Si reputa che necessarie siano altresì le opere deputate all’attuazione del diritto in oggetto.

(2)

Il parametro del minimo incomodo è applicabile entro i limiti in cui sia indispensabile garantire l’esercizio della servitù.

(3)

La clausola con la quale viene stabilito che il costo delle opere descritte è a carico del fondo servente va stipulata in forma scritta e trascritta ex art. 2643, n. 4.

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