Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando(1) alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante 1104, 2643, n. 5.
Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Note
(1)
Si reputa che la rinunzia alla servitù abbia natura di atto unilaterale tra vivi con effetto estintivo del diritto stesso, per il quale si richiede la forma scritta fatto a pena di nullità (art. 1350, n. 5) e che è soggetto a trascrizione ex art. 2643, n. 5. A parere di altra dottrina, invece, la rinuncia ha natura ambivalente, essendo irrevocabile e, al contempo, valendo quale proposta nei confronti del vicino.