Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione(1), senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Note
(1)
Si reputa che, a causa della divisione del fondo dominante, la servitù si fraziona in diversi ed autonomi diritti della stessa natura quante sono le parti in cui è stato diviso il fondo dominante; è necessario tener presente, in ogni caso, che la circostanza appena descritta non deve in alcun modo danneggiare il fondo stesso.