La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine 1184 né a condizione 1353.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti 138(1).
Note
(1)
L’intenzione del legislatore è quella di considerare espressa e valida la dichiarazione di volontà dei nubendi, limitando pertanto il contenuto dell’atto matrimoniale al solo consenso.
Qualora, pur in presenza di termini e/o condizioni apposte dalle due parti, l’ufficiale dello stato civile abbia comunque efficacemente celebrato il matrimonio, ne conseguirà la responsabilità dello stesso ufficiale per la violazione di tale norma inderogabile, tramite l’irrogazione di una sanzione amministrativa così come prevista dalla norma speciale di cui all’art. 138.