Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione 107, 130 e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta 130, 131, 138(1).
Note
(1)
Dovendosi rispettare l’esigenza di rendere palesi eventuali impedimenti, e che alla celebrazione presieda un ufficiale di stato civile anche qualora il matrimonio venga celebrato in diverso Comune, l’ufficiale inizialmente competente curerà la trasmissione, il ricevente-celebrate curerà il successivo reinvio (pena l’irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 137 e ss. c.c.) della prescritta copia autentica dell’atto.