Art. 1100 – Norme regolatrici

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone(1), se il titolo o la legge 258 ss. cod. nav. non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Note

(1)

La comunione si distingue in volontaria, incidentale e forzosa. E’ volontaria quella che nasce da un accordo dei partecipanti (ad es., più soggetti acquistano il medesimo bene); è incidentale quella che origina da un fatto giuridico naturale (es. la morte di un soggetto) o da un atto del terzo; infine, è forzosa la comunione che si instaura nei casi previsti dalla legge (es. artt. 874 e 875 c.c.).

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