Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune(1);
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’articolo 1105(2);
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’articolo 1108(3).
L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziariapuò ordinare la sospensione del provvedimento deliberato(4).
Note
(1)
L’autorità giudiziaria non può indagare circa la convenienza o l’opportunità della delibera – aspetti che competono esclusivamente all’assemblea dei condomini – a meno che la decisione sia viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.
(2)
La deliberazione su materia non contenuta nell’ordine del giorno rende la deliberazione impugnabile da ciascun dissenziente; se uno solo dei partecipanti non fu messo a conoscenza dell’o.d.g., solo quest’ultimo potrà adire l’autorità giudiziaria.
(3)
Riguarda sia ipotesi di invalidità di natura formale (es. convocazione assemblea) sia ipotesi di invalidità di natura sostanziale (es. la decisione non mira al miglioramento della cosa).
(4)
Dopo che è stata impugnata, la delibera continua a produrre effetti, perché il vizio che ne compromette la validità implica che essa sia annullabile e non radicalmente nulla.
Ciò si evince dalla circostanza per cui la disposizione permette che, confrontandosi davanti all’autorità giudiziaria in ordine richiesta di annullamento della delibera, questa può essere sospesa e, pertanto, perdere la sua efficacia.
Si reputa che il provvedimento di sospensione, anche senza un’espressa previsione, non possa essere approvato se non si riscontri un pericolo di grave danno per il comunista che ne faccia richiesta.