Art. 1110 – Rimborso di spese

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune(1), ha diritto al rimborso1104(2).

Note

(1)

Tali spese, se non sostenute, possono determinare un grave pregiudizio alla cosa comune.
Per alcuni, la norma sarebbe suscettibile di applicazione analogica anche alle spese anticipate dal singolo condomino per il godimento della cosa comune.

(2)

Il condomino che ha diritto al rimborso potrà rivolgersi a ciascuno degli altri condomini in proporzione delle rispettive quote e detratta la quota di spesa che resta a suo carico.

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