Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione(1); l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto 260 comma 2 cod. nav.(2).
Note
(1)
La divisione ha natura dichiarativa e non ha effetti traslativi.
La giurisprudenza reputa, infatti, che il trasferimento di una parte materiale del bene comune si connoti alla stregua di una vendita subordinata alla condizione sospensiva che la stessa sia attribuita alla quota dell’alienante.
(2)
La disposizione fornisce all’autorità giudiziaria il potere di ordinare un rinvio della divisione (primo comma) o di sciogliere la stessa, malgrado l’accordo di restare in comunione (terzo comma); tali poteri richiamano rispettivamente la presenza di un pregiudizio per gli altri comunisti e l’esistenza di gravi circostanze: tali fattori vanno presi in esame in riferimento all’interesse oggettivo della comunione.
La legge prevede una similare disposizione in materia di comunione ereditaria all’art. 717.