Art. 1112 – Cose non soggette a divisione

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate(1).

Note

(1)

L’articolo non fa riferimento alle cose indivisibili (posto che anche per esse è possibile chiedere lo scioglimento della comunione), ma solo alle cose la cui divisione implicherebbe la cessazione dell’uso cui sono destinate. Ciò si ha quando:
– la cosa sia utile solo in relazione ad altre cose e non in se stessa (es. scale comuni nel condominio di case);
– la cosa fornisca utilità personali ai soli comunisti e non avrebbe alcun valore per un estraneo (es. una raccolta di documenti familiari).

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