Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità(1), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Note
(1)
La principale norma ritenuta applicabile a tutte le divisioni è quella dettata dall’art. 757 del c.c., relativa all’efficacia retroattiva e dichiarativa della divisione ereditaria.