Art. 1116 – Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità(1), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

Note

(1)

La principale norma ritenuta applicabile a tutte le divisioni è quella dettata dall’art. 757 del c.c., relativa all’efficacia retroattiva e dichiarativa della divisione ereditaria.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?