Art. 1122 – Opere su parti di proprietà o uso individuale

(1)Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Note

(1)

Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
Le integrazioni hanno riguardato:
– i luoghi cui si applica la norma: l’unità immobiliare di proprietà esclusiva del condomino ovvero le parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale;
– il tipo di pregiudizio che le opere possono determinare, con l’aggiunta del pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

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