(1)Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale(2), preservando in ogni caso il decoro architettonico(3) dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche(4).
È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato(5).
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Note
(1)
Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
In virtù della sua collocazione quale appendice dell’art. 1122 del c.c., la norma si caratterizza per esserne una disposizione speciale, disciplinante opere del tutto particolari.
(2)
Il limite del minor pregiudizio alle parti comuni appare meno stringente rispetto a quelli contemplati dall’art. 1102 del c.c., che sono il divieto di alterare la destinazione del bene e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il limite del minor pregiudizio della proprietà individuale può essere interpretata nel senso che l’interessato non sia tenuto ad osservare le norme sulle distanze legali di cui agli artt. 873 ss. c.c., potendo osservare distanzi minori – da valutarsi nel caso concreto – arrecando, appunto, il “minor pregiudizio” possibile alla proprietà esclusiva degli altri condomini.
(3)
Il decoro architettonico costituisce un limite anche per le innovazioni di cui all’art. 1120 del c.c..
(4)
In relazione al primo comma, si è reputato ipotizzabile che gli impianti elencati, nella logica della riforma, possano anche non essere destinati al servizio delle unità immobiliari, ma anche di altre porzioni, eventualmente anche di terzi.
(5)
Il secondo comma dispone che le innovazioni ivi descritte possano essere fatte non solo dal condomino ma anche da “terzi”, che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.