(1)Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza(2) su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136(3).
Note
(1)
Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
(2)
I sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non devono violare la privacy di coloro che fruiscono di tali spazi: si tratta quindi di una soluzione residuale, da adottare solo laddove ogni altra misura di controllo si sia rivelata insufficiente.
(3)
Le deliberazioni devono quindi essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.