Art. 1128 – Perimento totale o parziale dell’edificio

Se l’edificio perisce(1) interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali(2), salvo che sia stato diversamente convenuto(3).

Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera 1136 circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio 1117, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse 1123(4).

L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste(5).

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà(6), secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Note

(1)

La norma si riferisce esclusivamente al perimento dell’edificio per distruzione accidentale: non è perimento, quindi, la distruzione a scopo di ricostruzione.

(2)

I condomini sono, infatti, contitolari del terreno su cui giace l’immobile.

(3)

La ratio del primo comma sta nella circostanza che il perimento dei tre quarti o più comporta lo scioglimento del condominio per mancanza di oggetto, permanendo solo la comunione pro indiviso sul suolo.

(4)

Il potere conferito ai condomini riguarda solo la ricostruzione delle parti comuni, mentre non può essere deliberata a maggioranza la ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva.

(5)

Può essere destinata ad altro (o anche divisa pro quota tra i condomini) se non venga deliberata la ricostruzione.

(6)

L’obbligo del condomino presuppone che la ricostruzione sia materialmente e giuridicamente possibile e che essa riproduca le precedenti strutture edilizia, senza pregiudicare in concreto il diritto di proprietà esclusiva o condominiale di colui che non intenda partecipare alla ricostruzione.
Si ritiene che il vincolo di trasferimento abbia natura reale e pertanto si trasmetta ai successori a titolo particolare o universale.

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