Art. 1137 – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

(1)Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio(2) ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire(3) l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti(4).

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria(5).

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del Codice di procedura civile(6).

Note

(1)

Articolo così modificato con legge 11 dicembre 2012 n. 220.
Il testo precedente disponeva:
“Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.

(2)

Possono distinguersi due categorie di delibere invalide:
1. delibere inesistenti e nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse (es. delibera assunta fuori dall’assemblea);
2. delibere impugnabili (o annullabili) che possono essere portate innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni (es. delibera assunta con il voto di un condomino fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento).
Solo le seconde, all’evidenza, sono sottoposte alla disciplina dell’articolo in commento.

(3)

Poiché è scomparso il riferimento al “ricorso”, l’impugnazione dovrà essere proposta con atto di citazione.

(4)

La Corte costituzionale. con sentenza n. 49 del 1990, ha affermato l’illegittimità dell’art. 1 della L. 742, n. 1969 nella parte in cui non prevede che la sospensione dei termini nel periodo feriale si applichi altresì alla decadenza di trenta giorni di cui all’art. 1137 in materia di impugnazione delle delibere assembleari.

(5)

La sospensione della delibera viene ordinata dal giudice ove sussista il pericolo di un danno irreparabile che fa seguito all’esecuzione del provvedimento.

(6)

Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

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