Art. 1144 – Atti di tolleranza

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso(1).

Note

(1)

Il codice non regola in modo esauriente l’acquisto del possesso, ma si limita a brevi richiami contenuti in varie disposizioni.
È possibile, tuttavia, sostenere che l’acquisto del possesso si verifica qualora venga in essere il potere di fatto sulla cosa (il c.d. corpus del possesso) e nasca la volontà di possederla (il c.d. animus possidendi).
Ciò suppone, allo scopo di dar vita ad un rapporto materiale con la cosa, la disponibilità della stessa, che può essere conseguenza del contributo del precedente possessore, per esempio tramite la consegna della cosa, oppure della materiale apprensione della cosa da parte del nuovo possessore.
L’acquisto del possesso può, altresì, aversi tramite la successione o l’accessione nello stesso (v. 1146).

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