Art. 115 – Matrimonio del cittadino all’estero

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo 84 ss. c.c., anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite(1).

La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio(2).

Note

(1)

Si vedano gli artt. 16, 19 e 63, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) per quanto concerne la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all’estero, e gli artt. 27-30 della fondamentale legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, l. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo.

(2)

Comma abrogato dall’art. 110 del più volte infra citato d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile). L’art. 53 del decreto testé citato, rubricato “casi particolari”, ai co. II, III e IV dispone che “quando uno degli sposi ha la residenza all’estero, l’ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest’ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell’ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 109 del codice civile. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all’autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione”.

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