Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà 922 mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna(1) e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà(2).
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Note
(1)
La presente disposizione impone il materiale trasferimento della disponibilità della cosa e l’acquisto della stessa in buona fede, nella consapevolezza, cioè, che l’alienante sia il titolare del diritto di cui dispone.
(2)
L’espressione «titolo idoneo al trasferimento della proprietà», si richiama un negozio che riguardi il trasferimento della proprietà di una cosa determinata oppure la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.
Tale atto deve essere astrattamente idoneo a conseguire tali effetti; non può, infatti, esserlo in concreto, dato che il soggetto che opera il trasferimento non è proprietario del bene trasferito.
Non è titolo idoneo al trasferimento della proprietà il negozio nullo o privo di effetti giuridici; il negozio annullabile costituisce, invece, titolo idoneo al trasferimento della proprietà, sino al momento in cui non viene annullato.