Art. 1152 – Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa 748 comma 4, 975 comma 2, 1011, 1502 comma 2 finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione 948 e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti 2756.

Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.

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