La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento 957, 978, 1021, 1022, 1031 sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni(1).
Note
(1)
Il possesso è continuato o continuo se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria; non è necessaria, cioè, una sua interferenza continua. Per la dimostrazione vengono in aiuto le norme di cui agli artt. 1142 e ss.