Art. 1158 – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento 957, 978, 1021, 1022, 1031 sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni(1).

Note

(1)

Il possesso è continuato o continuo se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria; non è necessaria, cioè, una sua interferenza continua. Per la dimostrazione vengono in aiuto le norme di cui agli artt. 1142 e ss.

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