Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto 2643, n. 1, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione(1).
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Note
(1)
La trascrizione non ha la funzione ordinaria che il codice civile tradizionalmente le attribuisce, ma rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene immobile. Essa non concerne, inoltre, il principio della continuità delle trascrizioni.