Art. 1159 bis – Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge(1) si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni(2).

Colui che acquista in buona fede 1147 da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione 2643.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito(3) non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Note

(1)

Circa tale classificazione, originariamente prevista dalla L. 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), vedasi. ora gli artt. 27 e 28, D. Lgs. 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).

(2)

La disposizione in oggetto permette, grazie all’usucapione, l’acquisto a titolo originario esclusivamente della proprietà dei fondi rustici ivi menzionati, e non anche di altri diritti reali di godimento, a differenza di quanto generalmente si verifica in materia di usucapione.

(3)

Si intende il reddito catastale.

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