Art. 117 – Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86 c.p. 556, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi 124, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero 125 e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale 125, 127, 191, 785; 70, 100 c.p.c..

Il matrimonio contratto in violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero(1). La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età 2934, 2964. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia stata accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza 56.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’articolo 68.

Note

(1)

In tali ipotesi di difetto di età, l’annullabilità è relativa e sanabile.

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