Art. 1174 – Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione(1) deve essere suscettibile di valutazione economica(2) e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale(3), del creditore.

Note

(1)

La prestazione costituisce l’oggetto dell’obbligazione e si distingue dal bene materiale o dalla attività dovuti dal debitore al creditore, che costituiscono oggetto della prestazione stessa: ad esempio, l’obbligo di consegna di un quadro rappresenta la prestazione mentre il quadro è l’oggetto della prestazione.

(2)

La norma fa riferimento al carattere della patrimonialità, che costituisce uno dei requisiti essenziali della prestazione. Essa può essere oggettiva, se è oggettivo che la prestazione ha un valore economico, o soggettiva, laddove siano le parti ad attribuire un valore ad una prestazione che ne sia priva.

(3)

Tra gli interessi non patrimoniali vi è, ad esempio, quello culturale, come quello di chi riceve la prestazione di un insegnante.

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