(1)Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza 1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 1, 1759, 1805 1, 1914, 2598, n. 3; 88 c.p.c.(2).
Note
(1)
Art. così modificato ex art. 3, comma 2, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
(2)
L’articolo fa riferimento al concetto di correttezza, a cui può affiancarsi quello di buona fede in senso oggettivo, cioè il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà. Entrambi i concetti sono generici, privi di contenuto specifico, che deve essere loro attribuito dal giudice in sede di definizione dei casi concreti a lui sottoposti. Da tali clausole derivano: per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l’interesse del creditore; per il creditore il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l’adempimento sia per quest’ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.