Art. 1176 – Diligenza nell’adempimento

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia(1).

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata 2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236(2).

Note

(1)

La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede (v. 1175 c.c.). Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell’eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso. La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l’interesse del creditore all’esatto adempimento.

(2)

Il secondo comma indica il grado di diligenza richiesto al professionista, ad esempio all’avvocato o al medico. Secondo parte della dottrina tale comma esprime un principio di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche competenze del debitore, anche se questi non sia un professionista.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?