Art. 1182 – Luogo dell’adempimento

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione 1174 o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono 159(1).

L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta 1510, 1774.

L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro(2) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza(3). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio 1219 n. 3.

Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza 159(4).

Note

(1)

Il primo periodo indica i criteri generali in base ai quali si determina il luogo di adempimento dell’obbligazione, cioè il “forum solutionis”.

(2)

Secondo la giurisprudenza, la norma fa qui riferimento solo ai debiti di valuta, aventi quale contenuto la consegna di denaro sin dal momento in cui sorgono e non ai debiti di valore, che hanno ad oggetto una diversa prestazione, convertita poi in obbligazione pecuniaria, qual è, ad esempio, quella del risarcimento da illecito aquiliano (2043 c.c.).

(3)

Si tratta dell’obbligazione “portable”, cioè eseguibile al domicilio del creditore.

(4)

Quando il creditore deve chiedere l’adempimento si parla di obbligazione “quérable”.

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