(1)Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice 1185.
Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi 80(2).
Note
(1)
La norma si riferisce alle obbligazioni ad esecuzione istantanea, per le quali è necessario stabilire il tempo di adempimento.
(2)
L’art. 1187 del c.c. indica le regole di computo dei termini.