Se per l’adempimento è fissato un termine 1219, 1347(1), questo si presume a favore del debitore 1186, 1771(2), qualora non risulti stabilito a favore del creditore(3) o di entrambi 1457, 1563(4).
Note
(1)
La norma si riferisce al termine di adempimento, che regola il tempo della prestazione, quale, ad esempio, quello con cui si stabilisce la data per di consegna di un bene. Esso si distingue è dal termine di efficacia, che limita nel tempo l’efficacia del contratto, stabilendo, ad esempio, che il contratto di locazione produrrà effetti da una certa data.
(2)
Se il termine è a favore del solo debitore, si parla di credito inesigibile ma eseguibile: il creditore non può pretendere l’adempimento prima della scadenza mentre il debitore può, prima del termine, adempiere o costituire in mora il creditore che rifiuti di ricevere la prestazione (v. 1185, 1206 c.c.).
(3)
Se il termine è a favore del solo creditore, il credito è esigibile ma non eseguibile: l’offerta di adempimento prima della scadenza non è valida mentre il creditore può sempre chiedere l’esecuzione. È il caso, ad esempio, del contratto di deposito (v. 1771 c.c.).
(4)
In tal caso si parla di prestazione ineseguibile ed inesigibile.