Art. 1190 – Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo(1) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace(2).

Note

(1)

Poiché si parla in generale di incapacità, si pone la questione se si applichi solo all’incapacità legale (v. 2, 414, 415 c.c.) o anche all’incapacità di intendere e volere (v. 428 c.c.).

(2)

Fuori da tale ipotesi, il debitore che contrae l’obbligazione con un incapace deve adempiere al rappresentante di quest’ultimo (v. 1387 c.c.).

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