Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità 1190, 1443, 1933, 2034(1).
Note
(1)
Si ritiene che la norma si riferisca sia all’incapacità legale (v. 2, 414, 415 c.c.) che a quella naturale (v. 428 c.c.). Tuttavia, essa riguarda solo l’adempimento in sè stesso, ma non le modalità con cui è eseguito, come nel caso di consegna di una somma di denaro maggiore di quella dovuta.