Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre(1) 1478, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno 1218(2).
Note
(1)
Il principio dell’effetto solutorio dell’adempimento è ripreso in tema di vendita di cosa altrui (v. 1478 c.c.).
(2)
In caso di beni altrui rivendicati vittoriosamente dal reale proprietario il creditore conserva il diritto all’esatto adempimento verso il debitore. Egli può invece ottenere il risarcimento del danno solo se è in buona fede.