Art. 1198 – Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito 2928, se non risulta una diversa volontà delle parti(1).

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267(2).

Note

(1)

Si parla di cessione pro solvendo poichè fino alla effettiva riscossione del credito il debitore non è liberato. Solo con un accordo delle parti può realizzarsi una cessione pro soluto, con la quale il debitore è liberato sin dalla cessione e viene a gravare sul creditore il rischio che il debitore ceduto sia insolvente.

(2)

Tale comma rinvia all’ipotesi in cui il debitore garantisca la “bonitas nominis”, cioè la solvenza del debitore ceduto. Egli è liberato se la mancata soddisfazione del creditore è imputabile a sua colpa.

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