Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza 1195, 1196(1) e farne annotazione sul titolo(2), se questo non è restituito al debitore 2213 comma 2, 2704, 2726.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Note
(1)
Non è richiesta una forme rigorosa per la quietanza: è ammesso, ad esempio anche un telegramma. Deve però trattarsi di un atto scritto e dalla quietanza deve dedursi a quale debito sia imputato l’adempimento (v. 1193, 1195 c.c.). Pertanto, essa deve indicare anche il titolo dell’obbligazione.
(2)
Ad esempio sul contratto.