Art. 1199 – Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza 1195, 1196(1) e farne annotazione sul titolo(2), se questo non è restituito al debitore 2213 comma 2, 2704, 2726.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Note

(1)

Non è richiesta una forme rigorosa per la quietanza: è ammesso, ad esempio anche un telegramma. Deve però trattarsi di un atto scritto e dalla quietanza deve dedursi a quale debito sia imputato l’adempimento (v. 1193, 1195 c.c.). Pertanto, essa deve indicare anche il titolo dell’obbligazione.

(2)

Ad esempio sul contratto.

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