Art. 1200 – Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento 1188 deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali(1) date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità 1208.

Note

(1)

Ad esempio, il creditore deve restituire al debitore il bene ricevuto in pegno (v. 2786, 2794 c.c.).

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