Art. 1205 – Surrogazione parziale

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario 1181(1).

Note

(1)

In caso di pagamento parziale il debitore è obbligato sia verso l’originario creditore che verso il surrogato, in posizione di creditori chirografari salvo patto contrario.

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