Art. 1206 – Condizioni

Il creditore è in mora 1207 quando, senza motivo legittimo(1), non riceve il pagamento offertogli 1208, 1217(2) nei modi indicati dagli articoli seguenti(3) o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione 1175; 160(4).

Note

(1)

Per stabilire se il rifiuto è legittimo esso deve essere valutato alla luce del canone di buona fede (1176 c.c.). È legittimo, ad esempio, il rifiuto ad un offerta di adempimento che obblighi il creditore a una condotta gravosa per ricevere la prestazione.

(2)

La norma deve essere riferita ad ogni tipo di adempimento, anche se diverso dal pagamento con una somma di denaro.

(3)

La mora può essere determinata da un’offerta solenne (1208 c.c.), con effetti dal momento in cui l’offerta è fatta; ovvero da offerta secondo gli usi, che produce effetti dal momento del deposito delle cose dovute (1214 c.c.). L’offerta fatta in modo diverso, ad esempio mediante raccomandata, produce solo l’effetto di impedire la mora del debitore.

(4)

Ad esempio, il creditore omette di liberare i locali in cui la merce deve essere depositata

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