Quando il creditore è in mora 1206, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore(1). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore(2).
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora(3) e a sostenere le spese per la custodia 1211 e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta 1208, 1216, 1217, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore(4).
Note
(1)
In una situazione di “non mora”, se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, questi è liberato ma non ha diritto ad esigere la controprestazione. Così, ad esempio, se il cantante lirico non giunge alla Scala in tempo per esibirsi per colpa di una nevicata imprevedibile, non è tenuto ad un’altra esibizione ma non ha nemmeno diritto ad alcunché. Se, però, l’impossibilità si verifica quando vi è “mora credendi”, è il creditore a sopportarne il rischio, come sanzione alla sua condotta. Quindi, se l’organizzatore dell’esibizione non ha predisposto il teatro della Scala per l’esibizione, il cantante lirico è liberato dalla propria obbligazione avendo diritto, però, a ricevere il compenso.
(2)
Il debitore è tenuto, invece, a corrispondere i frutti e gli interessi già percepiti.
(3)
E’ discusso se sia necessario il dolo o almeno la colpa del creditore per far sorgere il diritto al risarcimento (2043 c.c.). Un danno si produce, ad esempio, se il debitore non può ricevere della merce perchè i suoi locali sono occupati da quanto doveva consegnare al creditore moroso.
(4)
Se il creditore contesta l’offerta o il deposito del debitore, ad esempio perchè ritiene che questi voglia consegnare un bene diverso da quella pattuito, si apre il giudizio per la convalida dell’offerta formale: in tal caso è necessario attendere il giudicato perché si producano gli effetti della mora.