Affinché l’offerta sia valida è necessario 1215, 1220:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui 1190;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere 1180, 1191(1);
3) che comprenda la totalità della somma 1181 o delle cose dovute(2), dei frutti 820 o degli interessi 1282 e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore(3);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione(4);
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio 43, 1182;
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato 73.
Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali 2784 ss. o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità 1200.
Note
(1)
Non è necessario che l’offerta provenga dal debitore, potendo giungere anche da un terzo (1180 c.c.).
(2)
Il creditore ha diritto a ricevere l’esatto adempimento, da intendersi anche come adempimento totale (1181 c.c.).
(3)
E’ necessario, cioè, che la prestazione sia eseguibile (1184 c.c.).
(4)
Non è valida, quindi, l’offerta fatta in pendenza di condizione.