Se l’obbligazione ha per oggetto danaro 1277 ss., titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale 73, 74(1).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso 1182, 1510, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle 1210, 1211, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione 1214, 1216, 1217; 73, 75(2).
Note
(1)
Affinché l’offerta sia reale è necessario che il pubblico ufficiale porti con se i beni da consegnare affinché, in caso di accettazione del creditore, l’adempimento si verifichi. In tal caso la quietanza (1199 c.c.) è costituita dal verbale che il pubblico ufficiale redige.
(2)
L’offerta per intimazione deve essere fatta da un ufficiale giudiziario. Si ha tale ipotesi, ad esempio, quando l’inquilino intende restituire l’immobile al proprietario.