Art. 1215 – Spese

Quando l’offerta reale 1209 e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore(1)(2).

Note

(1)

Le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo correttezza (1175 c.c.). In applicazione di questo principio, è contrario a correttezza il comportamento del debitore che compia un’offerta solenne senza prima aver offerto in modo informale di adempiere: su di lui, quindi, continuano a gravare le spese occorse.

(2)

Il contratto di deposito viene stipulato tra debitore-depositante e depositario, mentre il creditore è terzo estraneo. Pertanto, il depositario ha titolo per agire per il pagamento delle spese solo verso il debitore-depositante mentre questi dovrà a sua volta agire in regresso sul creditore.

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