Art. 1221 – Effetti della mora sul rischio

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova 2697 che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore 1805(1).

In qualunque modo sia perita o smarrita 1257 una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore(2).

Note

(1)

Se però il bene perisce per colpa del creditore, è questi a sopportarne le conseguenze.

(2)

Nel caso di sottrazione illecita, il perimento o lo smarrimento del bene non possono fungere da scappatoia per liberare il debitore.

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