Art. 1222 – Inadempimento di obbligazioni negative

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare(1): ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento(2).

Note

(1)

Le obbligazioni negative possono consistere in un non dare o in un non fare. In ogni caso, mirano al mantenimento della situazione esistente ma determinano anche una restrizione alla libertà dell’obbligato. Pertanto, in alcuni casi il legislatore stabilisce espressamente che esse devono avere una durata limitata nel tempo, come nel caso di patto di non concorrenza (v. 2125 c.c.).

(2)

Dalla norma deriva ciò: se, nonostante la violazione, lo stato delle cose è ripristinabile, comunque vi è stato inadempimento e il ripristino esige il sorgere di una nuova obbligazione.

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