Il risarcimento del danno per l’inadempimento 2057(1) o per il ritardo(2) deve comprendere così la perdita subita dal creditore(3) come il mancato guadagno(4) 2056 comma 2, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta 1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056(5)(6).
Note
(1)
Si tratta dell’inadempimento assoluto: qui il danno si sostituisce alla prestazione non eseguita.
(2)
In caso di inadempimento relativo la prestazione pattuita rimane dovuta ed il risarcimento si aggiunge ad essa.
(3)
Il depauperamento del patrimonio del debitore si sostanzia nel c.d. “danno emergente”. Ad esempio, le spese sostenute per procurarmi altrove la partita di merce non consegnatami.
(4)
Il mancato guadagno configura il c.d. “lucro cessante”. Si pensi, ad esempio, a quanto avrei potuto guadagnare se la merce avariata che mi è stata consegnata fosse stata in buono stato.
(5)
Il riferimento è alla necessità del nesso di causalità tra illecito e danno. Per quanto concerne il criterio con cui determinare tale causalità, la teoria oggi dominante è quella che fa riferimento al concetto di causa del diritto penale (40 c.p.) definita secondo il principio della condicio sine qua non.
(6)
Il risarcimento del danno può essere effettuato in forma specifica, se viene ripristinata la situazione esistente prima dell’illecito, o per equivalente, mediante corresponsione di una somma a titolo di ristoro (v. 2058 c.c.).
Nel caso di illecito contrattuale, si può ottenere solo un risarcimento per equivalente, poiché se l’inadempimento è assoluto la prestazione non può più essere eseguita e, di conseguenza, la situazione ripristinata mentre se l’inadempimento è relativo, la prestazione è ancora possibile ed il risarcimento non può che essere un ristoro economico per il ritardo.