Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali(1), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno(2). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, 1284 comma 3 gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura 1950(3).
Al creditore che dimostra di 2697 aver subito un danno maggiore(4) spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta(5) la misura degli interessi moratori.
Note
(1)
Dal giorno della mora si producono gli interessi moratori, cioè dovuti al ritardo nell’adempimento. Essi si distinguono dagli interessi corrispettivi, cioè dovuti sui crediti liquidi ed esigibili (1282 c.c.) e da quelli compensativi, dovuti per un debito di valore.
(2)
Il creditore è esonerato dalla prova del danno ed il debitore non è ammesso a provare che non c’è questo danno.
(3)
La presunzione del legislatore opera entro i limiti del tasso legale, cioè determinato ai sensi dell’art. 1284 del c.c..
(4)
Il creditore può provare, ad esempio, che se avesse ottenuto tempestivamente il denaro lo avrebbe investito in un’attività con un lucro molto superiore a quello dato dall’applicazione del tasso legale. La prova può essere agevolata dalla presunzione che deriva dal fatto che il creditore appartiene ad una certa categoria, quale quella imprenditoriale.
Un danno maggiore può derivare anche dalla svalutazione monetaria: il legislatore ha previsto una rivalutazione automatica per alcune ipotesi, come quella relativa all’assegno dovuto al coniuge divorziato (v. art. 5, l. 1 dicembre 1970).
(5)
Se le parti vogliono escludere il diritto del creditore al maggior danno devono stipulare il relativo patto per iscritto (1284 c.c.).