Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo(1) 2043 del debitore, il risarcimento 1223 è limitato al danno che poteva prevedersi(2) nel tempo in cui è sorta l’obbligazione(3).
Note
(1)
Il dolo non copre il danno ma solo l’inadempimento o il ritardo.
(2)
La prevedibilità deve valutarsi secondo un criterio di diligenza media (art. 1176, comma 1, c.c.). In ogni caso, il debitore risponde sempre anche del danno non prevedibile oggettivamente ma da lui effettivamente previsto.
(3)
La ratio della norma e la sua formulazione inducono a ritenere che la prevedibilità debba essere determinata in relazione al momento in cui l’obbligazione è sorta piuttosto che a quella in cui doveva essere adempiuta.