Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti 143(1).
L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi(2) successivamente alla celebrazione medesima 119, 120, 122, 2964.
Note
(1)
La simulazione del matrimonio deve avere come oggetto gli obblighi e (il mancato esercizio de)i diritti discendenti dallo stesso. L’accordo simulatorio impugnabile dovrà aver escluso dalla vita matrimoniale gli obblighi cd. accessori, come l’obbligo di fedeltà discendente dall’art. 143 del c.c., mentre l’impugnazione sarebbe preclusa nel caso di esclusione accordata dei cd. obblighi essenziali (quale, secondo la giurisprudenza, la coabitazione).
(2)
La sanatoria prevista nel co. 2 consiste nella creazione del cd. consorzio coniugale atto a configurare la comunione materiale e spirituale, e quindi una figura ben diversa da quella delineata agli artt. 119, 120 e 122. Ove si sia costituita tale comunione, non potrà dichiararsi la simulazione del matrimonio, sebbene possa comunque delibarsi la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità (che risponde ad altri principi e poggia su diversi presupposti).